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Monouso: sgravi fiscali per il plastic free

Monouso: sgravi fiscali per il plastic free

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Per diminuire l'utilizzo di materiali in plastica o in polistirene espanso monouso e per promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi e green è stato introdotto un contributo alle aziende che, alla data di presentazione della domanda, siano attive, regolarmente costituite, iscritte al registro delle imprese e alle assicurazioni generali obbligatorie. Inoltre non devono essere destinatarie di sanzioni interdittive o di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche nè devono sussistere cause di prevenzione antimafia.

ELENCO DE PRODOTTI CHE POSSONO ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Più specificamente per il nostro settore il contributo si applica per gli acquisti dei seguenti prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e\o compostabile certificato secondo la normativa uni EN13432:2002:

  1. destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto
  2. generalmente consumati direttamente dal recipiente
  3. pronti per il consumo senza ulteriore preparazione

 

CONTRIBUTO PARI AL 20% DELLE SPESE

Il contributo è concesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate negli anni 2022, 2023 e 2024 fino all'importo massimo annuale di 10.000 €, quindi per un contributo annuo massimo teorico di 2.000 €.

Attenzione, però, che il contributo effettivo può essere più basso perché, se gli importi complessivamente richiesti eccedono l'importo concedibile, a ciascun beneficiario verrà proporzionalmente ridotto l'importo individuale per garantire il limite complessivo della spesa autorizzata. Il credito d'imposta è disponibile dopo 10 giorni dalla comunicazione ai soggetti beneficiari ed è utilizzabile in compensazione tramite il modello F 24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate. Il codice tributo verrà stabilito successivamente con apposito provvedimento. Il credito di imposta non è cumulabile, in relazione alle medesime spese, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.

Non concorrono al calcolo del contributo le spese per l'acquisto di prodotti che non sono utilizzati dal richiedente (se ad esempio costituiscono merce da rivendere o simili).

Per accedere al contributo, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti, tramite il legale rappresentante, presentano istanza attraverso la procedura informatica che sarà accessibile dal sito istituzionale del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica www.mise.gov.it. Nel suddetto sito saranno indicati i termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo e la documentazione per l'attività istruttoria. Alla data di redazione del presente articolo non risultano ancora pubblicati tali dati.

Nell'istanza, i richiedenti dichiareranno il possesso dei requisiti previsti, inclusi quelli tecnici, l'ammontare delle spese sostenute e del contributo richiesto per ogni annualità. Per lo svolgimento dei controlli, all'istanza vanno allegati anche i documenti giustificativi delle spese e dei relativi pagamenti e la certificazione che i prodotti acquistati sono riutilizzabili o realizzati biodegradabili\compostabili secondo la normativa UNI EN 1 3 4322 punti 2002. Deve pure essere allegato un'attestazione emessa dal presidente del collegio sindacale, dal responsabile del centro di assistenza fiscale, da un revisore legale iscritto al relativo registro o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro con cui viene certificato:

a) l'elenco delle spese ammissibili al contributo e il periodo d'imposta a cui sono riferite;

b) l'effettivo utilizzo dei prodotti acquistati;

c) l'integrale pagamento delle fatture di acquisto relative, effettuato attraverso il conto corrente intestato all'impresa richiedente e con modalità che consentano la tracciabilità e l'immediata riconducibilità alle relative fatture;

d) il mancato ottenimento, a fronte delle medesime spese oggetto della richiesta di contributo virgola di altri benefici previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale.

Prima di avviare la pratica bisogna fare attenzione, visto il limitato importo a disposizione emesso, a che le spese di questa certificazione non intacchino in maniera determinante il contributo richiesto e concedibile.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Gli imprenditori beneficiari sono tenuti a pubblicare nella nota integrativa del bilancio di esercizio e dell'eventuale consolidato gli importi e le informazioni relative al contributo ricevuto. Chi non è tenuto la redazione della nota integrativa pubblica le informazioni entro il 30 giugno dell'anno successivo su propri siti Internet liberamente accessibili al pubblico o virgola in mancanza, su portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

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